Art. 6 — Doveri dell'assegnatorio

L'assegnatario deve:

  • a)custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente e in modo costante la manutenzione;
  • b)applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  • c)mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'amministrazione. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.

Testo vigente dal 28 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210~art6 · fonte del testo