Art. 6 — Doveri dell'assegnatorio
L'assegnatario deve:
- a)custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente e in modo costante la manutenzione;
- b)applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- c)mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'amministrazione. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.
Testo vigente dal 28 marzo 1994
