- Aggiornamento Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punto 4 del precedente art. 4, l'Istituto:

  • a)assume iniziative di aggiornamento degli insegnanti previo accordo con gli organi collegiali interessati;
  • b)offre la collaborazione tecnico-scientifica per la formulazione e l'attuazione dei programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti e istituti finanziati dallo Stato;
  • c)assiste le iniziative promosse;
  • d)assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento a livello territoriale;

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art7 · fonte del testo