- Il presidente, in casi di particolare urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta ordinaria, successiva al provvedimento, o in seduta straordinaria, comunque non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Il consiglio direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la delibera presidenziale, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti nella base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art17 · fonte del testo