Art. 7 — Il presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sua attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, o comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dell'adozione del provvedimento stesso. In caso di mancata ratifica, tali provvedimenti decadono. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste dalla lettera p) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 33. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
