- Il presidente puo' delegare la firma di atti di ordinaria amministrazione a membri del consiglio direttivo, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di amministrazione straordinaria. Puo' anche delegare la firma di particolari atti, previsti dal regolamento interno del consiglio direttivo, al segretario o ai funzionari proposti dal segretario medesimo.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art18 · fonte del testo