Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo, propone gli argomenti da trattare in dette sedute e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) dell'art. 11. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 43. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo in prima istanza con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica e in seconda istanza con la maggioranza della meta' piu' uno dei membri in carica.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art13 · fonte del testo