- Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende le attivita';
  • b)coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo, con la collaborazione del segretario e dell'eventuale consiglio di presidenza, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni, salvo quanto precisato dall'art. 11, lettera c;
  • c)convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo; provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone, con l'eventuale collaborazione del consiglio di presidenza, gli argomenti da trattare nelle sedute, salvo quanto precisato dall'art. 11 lettera c;
  • d)partecipa alla Conferenza dei presidenti, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 419/74 insieme con il consigliere eletto;
  • e)cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli organi periferici, con enti e organismi di cui all'art. 4 del presente statuto, con gli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento delle altre regioni;
  • f)promuove, salvo riferirne al consiglio direttivo nella prima seduta, ai fini della necessaria ratifica, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie;
  • g)stipula in nome dell'Istituto contratti e convenzioni, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
  • h)dispone le spese per le attivita' previste alla lettera r del precedente art. 11;
  • i)e' responsabile d'ogni forma di pubblicizzazione della attivita' dell'Istituto;
  • l)predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione;
  • m)firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 48;
  • n)esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art16 · fonte del testo