1.- A tutti i dipendenti compete una indennita' professionale distinta per fasce ed articolata in relazione alla tipicita' della professionalita' e delle funzioni svolte nelle diverse situazioni di impiego. Ferme restando fino al 31.12.1992 le precedenti misure, dall'1.1.93 l'indennita' professionale e' corrisposta nelle misure mensili indicate, in relazione alla fascia di appartenenza dalla specifica tabella allegata al presente testo. 2.- L'indennita' professionale predetta, e' da intendersi esaustiva di ogni altro compenso a carattere e contenuto professionale comunque denominato previsto per le specifiche prestazioni di lavoro e non viene corrisposta, in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio con esclusione delle assenze per ferie, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e periodi di malattia eccedenti i due giorni. 3.- Per tutto il personale Controllore del Traffico Aereo i valori di cui alla tabella specifica allegata al presente testo sono riferiti alla professionalita' realmente esercitata attraverso le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi nella sede di impiego, eccettuati i casi di impiego negli uffici della Sede Centrale e del Centro di Formazione e Qualificazione del Personale, per i quali il riferimento e' fatto all'ultima abilitazione posseduta ed in corso di validita'. Per i CTA Responsabili di Ente aeroportuale (Impianto) dall'1.1.1993 la indennita' professionale e' corrisposta nella misura di lire 940.000 mensili per i Responsabili degli Enti sedi di controllo di aerodromo e di lire 670.000 per gli altri Responsabili di sedi diverse. 4.- In ragione della specificita' del servizio, ed in relazione alle vigenti disposizioni regolamentari, per il personale navigante facente parte organica degli equipaggi fissi di bordo, la indennita' professionale di volo e' intesa remunerare al tempo stesso l'effettivo servizio di volo e la particolarita' della prestazione necessaria per le operazioni di controllo di efficienza e funzionalita' delle radio-radar assistenze ed e' corrisposta mensilmente per dodici mensilita' nell'anno, a partire dall'1.1.1993, nelle seguenti misure:

  • a)Comandante L. 940.000
  • b)1 Ufficiale L. 940.000
  • c)Pilota L. 940.000
  • d)Operatore Radiomisure L. 670.000 5.- Per il restante personale tecnico del servizio radiomisure, con le stesse decorrenze e modalita' e' corrisposta nelle seguenti misure:
  • a)Tecnico aeronautico 1 e 2 l.r. L. 500.000
  • b)Tecnico aeronautico 3, 4 e 5 l.r. L. 350.000

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art33 · fonte del testo