1.- Al fine di assicurare la maggiore compatibilita' con le esigenze dei servizi gestiti, l'ordinamento professionale dei dipendenti e' previsto per aree funzionali di attivita' identificate in rapporto ai servizi di competenza istituzionale. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali necessarie all'espletamento delle attivita' delle aree stesse, i cui profili sono esemplificati da apposite declaratorie. Il personale e', quindi, ordinato in un'unica scala classificatoria articolata in 8 livelli retributivi con parametri 100, 125, 150, 180, 210, 240, 270, 300, dall'8 al 1, suddivisa in tre aree funzionali ed all'interno di ciascuna di esse per settori. 2.- Il collegamento dell'ordinamento previsto dalla scala classificatoria unica con le aree funzionali, i settori ed i livelli parametrali e' il seguente: Area A - gestione operativa diretta servizi A.V. settori: Traffico aereo, informazioni aeronautiche, previsione meteorologica, naviganti radiomisure Parametri di liv. retrib. 180, 210, 240, 270, 300 Area B - gestione amministrativa e tecnica settori: Tecnico, informatico, amministrativo, ricerca e sviluppo Parametri di liv. retrib. 150, 180, 210, 240, 270, 300 Area C - supporto alla gestione settori: operaio, autista, ausiliario Parametri di liv. retrib. 100, 125, 150, 180, 210 La declaratoria generale di ciascuna delle tre aree e' unica ed e' finalizzata a realizzare la massima flessibilita' nell'utilizzazione delle risorse umane e strumentali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita' di impiego tra figure professionali del medesimo settore, salvo che il profilo escluda intercambiabilita' per i titoli culturali e professionali (di studio, licenze, abilitazioni, brevetti, certificazioni, etc.) che specificamente le definiscono. Le declaratorie generali delle aree, quelle particolari dei settori, le declaratorie specifiche delle fig- ure professionali e la loro collocazione nella scala retributiva sono riportate nell'allegato 1). 3.- In fase di prima applicazione e con decorrenza dall'1.1.1991 o dalla successiva data di assunzione in servizio, il personale e' inquadrato secondo la corrispondenza di cui all'annesso schema C -allegato al presente testo- e le seguenti disposizioni:

  • a)l'inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti a tale data, trasferendo le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del preesistente ordinamento nelle nuove aree e settori in base alle corrispondenze del citato schema, fermi restando gli organici complessivi;
  • b)l'inquadramento e' sempre effettuato a parita' di livello retributivo; la collocazione nei settori delle diverse aree di attivita' e' disposta sulla base delle qualifiche possedute alla data di decorrenza indicata. 4.- In luogo ed in sostituzione della posizione funzionale corrispondente alla precedente funzione di quadro, e' istituita la figura professionale di "funzionario aziendale" la cui dotazione organica complessiva non potra' eccedere il 5% del totale dei dipendenti previsti in organico, esclusi i Dirigenti. Per tale figura professionale, i cui profili identificano mansioni e funzioni di vertice nella organizzazione aziendale (con esclusione della dirigenza) e' istituito un livello retributivo economico differenziato, con parametro fissato a 320. Ferma rimanendo la corresponsione di tutti gli altri elementi retributivi di competenza, alle relative mansioni e funzioni corrispondono due distinte misure di indennita' aggiuntiva speciale di 500 mila e 350 mila lire mensili, erogate per 12 mensilita' nell'anno, sostitutive delle precedenti indennita' di funzione di quadro. Il livello retributivo e' attribuito individualmente in relazione alle scelte organizzative che interverranno entro il 30.04.1992, mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti cui e' gia' stato attribuito il parametro 300; la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi sulla base di obiettivi criteri predeterminati. Al personale titolare dell'indennita' di funzione quadro cui non venga attribuito il nuovo trattamento, la precedente indennita' viene mantenuta come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti derivanti da passaggio di livello; nel caso di successiva attribuzione della posizione funzionariale, l'assegno in questione cessa di essere corrisposto. 5.- Eccettuati gli oneri relativi alla istituzione del nuovo parametro 320, gli oneri connessi al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale, ove non esista puntuale corrispondenza, costituiscono oneri contrattuali a tutti gli effetti; la realizzazione di tale passaggio e' propedeutica all'applicazione degli altri istituti a carattere economico che rimangono suscettibili di modificazione ai fini del rispetto del limite di spesa derivante dal presente testo.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art13 · fonte del testo