1.- I lavoratori hanno diritto, con corresponsione di regola il 20 dicembre di ciascun anno, ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo contrattuale in godimento, dagli importi del superminimo professionale comprensivo delle classi di anzianita' a tale data vigenti, dagli aumenti periodici di anzianita' ivi incluso lo scatto anomalo e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita nella misura vigente al momento della erogazione. 2.- Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. Qualora nel corso dell'anno siano intervenuti periodi di servizio durante i quali le predette voci retributive siano state corrisposte in misura ridotta per piu' di 15 giorni, i dodicesimi corrispondenti ai suddetti periodi sono assoggettati alla stessa riduzione percentuale.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
