1.- A partire dall'1.1.1992 le maggiorazioni di turno per lavoro domenicale e notturno, sono a tutti gli effetti sostituite da una indennita' di turno per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente reso fissata nelle seguenti misure uniche uguali per tutti: per il servizio reso su Enti o servizi H24 lire 5.000 fino al 2 livello retributivo, 4.250 per il 3 e 4, 3.000 dal 5 in poi; per il servizio reso in Enti HX ed HJ rispettivamente lire 2.400, 2.100 e 1.500; restano ferme le maggiorazioni contrattualmente gia' previste per il lavoro festivo nei giorni indicati come tali dal presente regolamento. In via transitoria, al personale turnista che presta servizio in Enti con orari di servizio H18, l'indennita' e' corrisposta nella misura prevista per H24. 2.- Per tutte le sedi aziendali, ad eccezione dei profili amministrativi, al personale non impiegato per esigenze aziendali nei turni periodici avvicendati, l'importo annuo risultante dalla media mensile delle maggiorazioni di turno notturne e domenicale per il 1991 ed indennita' di turno dal 1992 corrisposte nell'anno di competenza ai turnisti della medesima professionalita', della stessa sede di servizio e dello identico livello retributivo, verra' mantenuto in cifra fissa nelle misure corrispondenti alle percentuali di cui appresso in relazione al periodo di permanenza nei turni:

  • a)da 5 a 10 anni compiuti effettivi di turno 30%
  • b)oltre 10 anni e fino a 15 anni compiuti effettivi di turno 50%
  • c)oltre 15 anni compiuti effettivi di turno 70% 3.- Al predetto personale proveniente dai ruoli transitori ed a quello assunto ai sensi dell'art. 36 del DPR 145/81 le anzianita' dei turni pregressi vengono attribuite con i seguenti criteri:
  • a)per intero i periodi di effettivo servizio -comprensivi dei periodi per il mantenimento delle abilitazioni- prestati dall'1.1.82 o dalla data di assunzione in servizio con utilizzazione in turno negli impianti ove il servizio viene assicurato per 7 giorni alla settimana a mezzo di turnazione periodica e/o avvicendata;
  • b)per 4/5 il servizio effettivo comunque precedentemente prestato fino al 31/12/81 o alla data di cessazione del servizio antecedente il transito in Azienda sugli impianti, Enti o Sedi di provenienza dell'Aeronautica Militare Italiana. 4.- Al personale in titolo che presti servizio nella Sede Centrale e Centro di Formazione e Qualificazione Professionale, ai fini del mantenimento sara' fatto riferimento al servizio svolto in H24. Per ogni giorno di assenza dal servizio sara' effettuata trattenuta di 1/26 dell'importo mensile attribuito.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art35 · fonte del testo