1.- I minimi mensili contrattuali per tutto il personale dipendente disciplinato dal presente testo sono fissati - nelle misure indicate dalla tabella allegata- in rapporto ad una scala unica retributiva suddivisa in otto livelli articolati per parametri da 100 a 300, dall'8 al 1 e comprensiva di un livello retributivo differenziato con parametro fissato a 320. 2.- Il superminimo professionale mensile e' fissato per fasce di professionalita' previamente individuate; ferme restando fino al 30.6.91 le precedenti misure, a decorrere dall'1.7.1991 esso e' corrisposto nei nuovi importi di cui alla tabella allegata. 3.- Dall'1.1.92 le fasce di superminimo predette saranno ciascuna articolate in cinque classi quinquennali di anzianita', ognuna fissata all'otto per cento del suo valore base; le classi saranno attribuite individualmente in funzione della anzianita' di servizio maturata dai singoli dipendenti.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art28 · fonte del testo