1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione e' richiesta. 2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione e' richiesta.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art10 · fonte del testo