1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti. 2. Alla domanda e' allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento. 4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento. 5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge, sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art19 · fonte del testo