1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge e' corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
