1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire. 2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonche', ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art28 · fonte del testo