1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire. 2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonche', ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
