1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:
- a)i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;
- b)i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
- c)gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d)la determinazione, nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalita' e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;
- e)le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;
- f)ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
