1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall'autorita' ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della legge adottati dall'autorita' ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art14 · fonte del testo