Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le attivita' che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

  • a)l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita';
  • b)le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
  • c)il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi iuniores. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170)).

Testo vigente dal 13 luglio 2003

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2001 al 13 luglio 2003. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

c) il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi iuniores. tolto: Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunita', da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:

tolto: a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali;

tolto: b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialita di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;

tolto: c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i tesi psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalita', dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;

tolto: d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;

tolto: e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;

tolto: f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunita', per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;

tolto: g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art51 · fonte del testo