Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

  • a)analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
  • b)direzione di laboratori chimici la cui attivita' consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
  • c)studio e messa a punto di processi chimici;
  • d)progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
  • e)verifiche di pericolosita' o non pericolosita' di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
  • a)analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
  • b)direzione di laboratori chimici la cui attivita' consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
  • c)consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attivita' industriali chimiche e merceologiche;
  • d)inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
  • e)consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualita' aziendali per gli aspetti chimici nonche' il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformita'; giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
  • f)assunzione della responsabilita' tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
  • g)consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
  • h)verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • i)consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilita' quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • l)misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
  • m)accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
  • n)indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art36 · fonte del testo