Art. 31 — Attività professionali
Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
- a)controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
- b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c)analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrita' degli ecosistemi naturali;
- d)identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e)identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f)progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g)classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h)problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
- a)procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b)procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita' di ricerca;
- c)procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d)procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e)procedure di controllo di qualita'. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Testo vigente dal 17 agosto 2001
