Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi e' accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attivita' professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e' annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art50 · fonte del testo