Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':

  • a)la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
  • b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
  • c)la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
  • d)le attivita' estimative relative alle materie di competenza;
  • e)le attivita' catastali, topografiche e cartografiche;
  • f)le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
  • g)il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
  • h)la certificazione di qualita' e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche' quella ambientale;
  • i)le attivita' di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonche' la conservazione e valorizzazione della biodiversita' vegetale, animale e dei microrganismi. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
  • a)la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
  • b)la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
  • c)la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
  • d)le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
  • e)la certificazione del benessere animale;
  • f)la riproduzione animale, comprendente le attivita' di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
  • g)l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
  • h)le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversita' animale e dei microrganismi. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
  • a)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
  • b)la consulenza per la certificazione della qualita' genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilita' di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
  • c)la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
  • d)la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualita' e del controllo nella sanita' e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
  • e)le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
  • f)la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
  • g)la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
  • h)le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
  • i)il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art11 · fonte del testo