Art. 35 — Sezioni e titoli professionali
Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".
Testo vigente dal 17 agosto 2001
