Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art35 · fonte del testo