Art. 26 — Attività professionali
Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
- a)la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
- b)i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
- c)il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operativita' tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
- d)l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attivita' assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;
- e)l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
- f)la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
- g)le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attivita' professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita' professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
- a)la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
- b)la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, societa' di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
- c)le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
- d)l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
- e)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti.
Testo vigente dal 17 agosto 2001
