L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue:

  • a)al primo comma, le parole: "degli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge n. 1096 del 1971";
  • b)all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: "piccole confezioni di prodotti sementieri" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate";
  • c)dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente: "Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.".

Testo vigente dal 9 agosto 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322~art4 · fonte del testo