Art. 4
L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue:
- a)al primo comma, le parole: "degli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge n. 1096 del 1971";
- b)all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: "piccole confezioni di prodotti sementieri" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate";
- c)dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente: "Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
