Art. 8
Il quindicesimo comma dell'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente: "Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non puo' superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non puo' interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
