[1]Massimale di scelte e sue limitazioni
[2]1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/1978, conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1.000 scelte. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/1978. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 5. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 350 scelte. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attivita' pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, e' consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo i cui al precedente comma. 8. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 9. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale nella misura massima del 2%. 10. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale o quota individuale. 11. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio Sanitario Nazionale. 12. L'Unita' sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
