[1]Iscrizione negli elenchi

[2]1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 12, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. 2. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente; iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 3. Le Unita' Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. 6. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18. 7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la zona carente. 8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 comporta cancellazione dall'elenco. 9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8. 10. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui e' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 29 con esclusione dell'indennita' forfettaria di variazione demografica. 11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. 12. Il medico in servizio militare di leva o sostitutivo civile puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art5 · fonte del testo