Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, della legge, diretto a:

  • a)promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
  • b)sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
  • c)attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 gennaio 2006

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Il Decreto 13 gennaio 2006 (in G.U. 23/01/2006, n. 18) che "Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' prorogato al 15 febbraio 2006".

Testo vigente dal 7 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 2000 al 7 febbraio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 13 gennaio 2006

    Il Decreto 13 gennaio 2006 (in G.U. 23/01/2006, n. 18) che "Il termine finale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' prorogato al 15 febbraio 2006".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art21 · fonte del testo