Art. 15 — Erogazione dei contributi

Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta', corredata della documentazione individuata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota e' resa disponibile a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13, comma 10; la seconda quota e' resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore. Fermo restando il piano di disponibilita' delle quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione concessa, e' erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota e' erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni puo' essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari alla somma da erogare. Ciascuna delle due quote e' erogata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento e' effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto termine e' ridotto alla meta'. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

  • a)i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;
  • b)il relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
  • c)l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Le modalita' specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate con circolare del Ministero. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo e' erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purche' il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purche' il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo. L'ammontare dell'agevolazione concessa e' soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/ rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. Le regioni e le province autonome che abbiano provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione derivanti da eventuali cofinanziamenti comunitari, una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, evidenziando in particolare il numero e l'importo delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente gia' realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle eventualmente non piu' erogabili.

Testo vigente dal 2 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314~art15 · fonte del testo