Art. 3
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
tolto: a) carni: tutte le parti, adatte al consumo alimentare umano, ottenute dagli animali domestici indicati all'art. 1;
tolto: b) carni fresche: le carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;
tolto: c) carni separate meccanicamente: quelle ottenute mediante separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremita' degli arti al di sotto delle articolazioni carpeali e tarsali, nonche' le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;
tolto: d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremita' degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;
tolto: e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa;
tolto: f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
tolto: g) veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i propri dipendenti, dal Ministero della sanita' o dalla regione o dalla unita' sanitaria locale, secondo le rispettive competenze;
tolto: h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro della Comunita' economica europea;
tolto: i) Paese destinatario: lo Stato membro della stessa Comunita' verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;
tolto: l) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;
tolto: m) stabilimento: il macello riconosciuto, il laboratorio di sezionamento riconosciuto, il deposito frigorifero riconosciuto;
tolto: n) confezionamento: l'operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche, come pure questo stesso primo involucro o contenitore;
tolto: o) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;312~art3 · fonte del testo
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