Ai fini del presente decreto sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o quello designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo;
  • b)Paese destinatario: lo Stato membro verso il quale sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo;
  • c)Paese terzo: quello non appartenente alle Comunita' europee;
  • d)importazione: l'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti a base di carne di cui all'art. 1, comma 1.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49~art2 · fonte del testo