Art. 8
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della sanita' ha il compito di raccogliere e utilizzare i risultati dei controlli ante e post mortem, effettuati dai veterinari ufficiali, nei casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo. Quando venga diagnosticata una malattia di cui al comma 1, il veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo sulle carni comunica l'esito relativo ad ogni specifico caso al Ministero della sanita' ed al veterinario ufficiale che controlla l'allevamento di provenienza dell'animale. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione delle Comunita' europee tutte le informazioni concernenti le piu' ricorrenti malattie degli animali e in particolare quelle trasmissibili all'uomo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;312~art8 · fonte del testo
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