Art. 5
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Oltre a quanto previsto dall'art. 4, le carni fresche spedite dal territorio nazionale in altro Stato membro devono rispondere alle seguenti condizioni:
tolto: a) le carni fresche di origine suina, che non abbiano subito trattamento per mezzo del freddo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, devono essere state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C;
tolto: b) le carni fresche e gli animali da cui esse sono ottenute devono essere state sottoposte, per sondaggio, ad un esame per la ricerca dei residui in conformita' della normativa vigente in materia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N.193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;312~art5 · fonte del testo
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