Art. 6
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007,n.193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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4 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 403 parole tolte, 7 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Sono escluse dagli scambi intracomunitari:
tolto: a) le carni fresche dei verri, dei suini criptorchidi ed ermafroditi, dei suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore al limite stabilito dal Consiglio delle Comunita' europee, salvo che tali carni siano destinate ad uno dei trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e siano munite del bollo speciale previsto dalla decisione n. 84/371/CEE;
tolto: b) le carni separate meccanicamente;
tolto: c) le carni fresche:
tolto: 1) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale il cui impiego non e' consentito;
tolto: 2) contenenti residui di sostanze ad azione ormonale di cui e' consentito l'impiego terapeutico, o contenenti residui di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze pericolose o che potrebbero rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute umana, quando tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi, oppure, laddove non siano state stabilite tolleranze, superino i quantitativi la cui innocuita' e' provata in base alle conoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario della Comunita' economica europea si e' pronunciato;
tolto: d) le carni fresche di animali ai quali siano stati somministrati prodotti che possono rendere le carni pericolose o nocive per la sa- lute umana e su cui il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere; tali prodotti sono riportati in un elenco adottato dal Ministro della sanita' con proprio decreto;
tolto: e) le carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti od ultraviolette, o bollate con coloranti diversi da quelli previsti per la bollatura sanitaria conforme al presente regolamento;
tolto: f) le carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonche' carni fresche di animali sui quali, dopo la macellazione, sia stata constatata una qualunque forma di tubercolosi, ovvero la presenza di una o piu' cisti vive o morte di Cysticercus bovis oppure di Cysticercus cellulosae, o ancora, nel caso dei suini, la presenza di trichine;
tolto: g) le carni fresche di animali macellati troppo giovani;
tolto: h) le parti di carcasse o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, ovvero le malformazioni o le alterazioni previste all'art. 4, comma 2, lettera d);
tolto: i) le teste dei bovini nonche' le parti della muscolatura o di altri tessuti della testa, esclusi la lingua e il cervello;
tolto: l) le carni di animali cui sono stati somministrati prodotti inteneritori;
tolto: m) il sangue;
tolto: n) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 1 MARZO 1992aggiunto: LGS. 6 NOVEMBRE 2007,N. tolto: 227.aggiunto: 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;312~art6 · fonte del testo
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