L'utente dovra' collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza ((del Dipartimento del territorio)). Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonche' quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovra' dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potra' provvedere direttamente od avvalendosi di societa' all'uopo delegate.

Testo vigente dal 27 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 1991 al 27 luglio 1997. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

L'utente dovra' collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza tolto: della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali aggiunto: del Dipartimento del territorio. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonche' quelle del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305~art7 · fonte del testo