Il Ministero delle finanze ha la piena titolarita' delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresi', la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilita' deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, ne' per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, ne' per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze e' esonerato dalle dette responsabilita'.

Testo vigente dal 25 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305~art8 · fonte del testo