Il Ministero delle finanze ha la piena titolarita' delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresi', la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilita' deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, ne' per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, ne' per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze e' esonerato dalle dette responsabilita'.
Testo vigente dal 25 settembre 1991
