La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Testo vigente dal 25 settembre 1991
