L'utente puo' usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti modalita':

  • a)a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla direzione del centro;
  • b)a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di piu' terminali e giudicato tecnicamente compatibile con la rete della direzione del centro. Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonche' quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente. Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonche' la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art. 10. Gli utenti di cui all'art. 1, comma 2, purche' per ragioni d'ufficio, nonche' quelli di cui alla categoria A dell'art. 3, possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o piu' terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalita' stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.

Testo vigente dal 19 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634~art6 · fonte del testo