E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attivita' e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non e' consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; e' fatto, altresi', assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo.

Testo vigente dal 25 settembre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305~art9 · fonte del testo