Art. 12 — Aggiunte
Nella preparazione della grappa e' consentita l'aggiunta di:
- a)(( LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88)).
- b)piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti;
- c)zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
- d)caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.
Testo vigente dal 29 luglio 2009
