Art. 12 — Aggiunte

Nella preparazione della grappa e' consentita l'aggiunta di:

  • a)(( LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88)).
  • b)piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti;
  • c)zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
  • d)caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.

Testo vigente dal 29 luglio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1997 al 29 luglio 2009. 27 parole tolte, 9 parole aggiunte.

a) tolto: sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297~art12 · fonte del testo