Art. 6 — Aggiunte
Nella preparazione del brandy italiano e' consentita l'aggiunta di:
- a)zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito;
- b)caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
- c)sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Testo vigente dal 12 settembre 1997
