Art. 2 — Aggiunte

Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di:

  • a)caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
  • b)zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.

Testo vigente dal 12 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297~art2 · fonte del testo