Art. 2 — Aggiunte
Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di:
- a)caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
- b)zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.
Testo vigente dal 12 settembre 1997
