Art. 11 — Titolo alcolometrico

Per poter essere immessa al consumo la grappa deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 per cento in volume. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Testo vigente dal 12 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;297~art11 · fonte del testo