Art. 8 — Perizie e consulenze

Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data comunicazione alle parti del procedimento. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Testo vigente dal 23 ottobre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284~art8 · fonte del testo