Art. 4 — Avvio del procedimento

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando il committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perche' fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.

Testo vigente dal 23 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284~art4 · fonte del testo