Art. 5 — Termini del procedimento
Il termine per la conclusione del procedimento e' di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
- a)siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
- b)l'Autorita' richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita'. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all'estero. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si applica l'articolo 12. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorita'.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
