Art. 9 — Scelta dei consulenti tecnici
La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente piu' idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
