Art. 9 — Scelta dei consulenti tecnici

La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente piu' idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

Testo vigente dal 23 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284~art9 · fonte del testo