Art. 9 — Perizie e consulenze

Il Collegio puo' disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualita' dei servizi resi all'utenza. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonche' i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che puo' assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.

Testo vigente dal 27 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244~art9 · fonte del testo